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Ritirato
dal governo un emendamento punitivo per i lavoratori
che assistono familiari disabili
Sventato
l'attacco alla legge 104. Il governo ha infatti ritirato
un emendamento
al Collegato alla Finanziaria che intendeva di fatto
svuotare molte delle disposizioni della legge riguardo
i permessi ai lavoratori disabili e a coloro che li
assistono. Invece dell'emendamento incriminato, è
passato invece un articolo in cui si propone una «razionalizzazione
e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare
riferimento alle persone gravemente handicappate ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette
da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico».
Che è cosa ben diversa.
Ma
ecco, con i relativi commenti in grassetto, che cosa
proponeva l'emendamento abrogato:
Art.
38-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per
portatori di handicap grave).
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3
è sostituito dal seguente.
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave
disabilità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, convivente ovvero residente in Comune
che si trovi ad una distanza massima non superiore a
100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che
la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno,
ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa,
di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione
figurativa, pari a tre giorni..»;
Dalla
locuzione tre giorni di permesso mensile
si passava a un permesso pari a tre giorni.
La nuova definizione apriva la strada ad un contingentamento
orario nella fruizione di tali permessi.
Qui l'espressione «grave disabilità»
sostituisce quella, più corretta, di «handicap
con connotazione di gravità (articolo 3, comma
3 della Legge 104/1992)» così come viene
accertata da un'apposita Commissione della Asl. Averla
sostituita con una locuzione di "senso comune"
come quella di «grave disabilità»
poteva aprire la strada a successive evoluzioni in cui
il certificato di handicap grave non sarebbe stato più
sufficiente.
«In via esclusiva»: i permessi non sarebbero
più stati concessi nel caso in cui il disabile
convivesse con un altro familiare.
Lemendamento previsto dal Governo prevede la restrizione
al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo
grado della platea di soggetti che possono fruire dei
permessi per assistere il portatore di handicap. Ad
oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992
sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado
oltre che al coniuge.
b)
al comma 5 le parole da: «Il genitore» fino
a: «handicappato» sono sostituite dalle
seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3»
e le parole: «al proprio domicilio» sono
sostituite con le seguenti: «al domicilio della
persona da assistere»;
2.
Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo,
dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 15l del
2001, è sostituito dal seguente: «Tali
permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio
figlio affetto da grave disabilità, convivente
ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza
massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune,
a condizione che la persona disabile non sia ricoverata
a tempo pieno».
3.
L'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è
abrogato.
Qui si prevedeva labrogazione di un articolo
che modificava il testo originario dellarticolo
33 della Legge 104/1992 prevedendo che i permessi potessero
essere concessi al lavoratore dipendente anche quando
il coniuge non ne aveva diritto (perché autonomo,
disoccupato o casalinga). Se fosse passato, si sarebbe
tornati a prima del 2000, anno di approvazione della
legge 53.
4.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati
i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi
dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando
se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione
di handicap grave, dal lavoratore o dalla lavoratrice
per assistenza al proprio figlio, per assistenza al
coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per
assistenza alla persona in situazione di handicap grave,
il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto
di dipendenza con un'amministrazione pubblica e la denominazione
della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità
o paternità, il grado di parentela o affinità
intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei
permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla
lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore
età del figlio;
e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite
da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente
e per ciascun mese;
f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce
dei permessi.
Il Ministero si riserva esplicitamente la possibilità
di controlli serrati sui requisiti alla concessione
dei permessi lavorativi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a raccogliere dati specifici,
con deroghe anche alla normativa sulla privacy, sulla
fruizione dei permessi lavorativi suddivisi per dipendente.
Questi dati devono essere inviati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che costituisce una specifica
banca dati (vedi anche sotto).
5.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari
stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica
in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma
4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per
via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
6.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica è autorizzata al trattamento
dei dati personali e sensibili di cui al comma 4. Le
operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione,
elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché
nella comunicazione alle amministrazioni interessate.
È inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione
dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera
anonima. Le attività di cui al comma 4, finalizzate
al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione
dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
Tratto
da http://beta.vita.it
Fonte:www.sordionline.com
(
07.10.2008 )
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